Studio Legale, Diritto Penale, Difesa Processo Penale

Studio Legale, Diritto Penale, Difesa Processo Penale

ABC del Diritto Penale

Il Diritto Penale spiegato da Pandette.it

regole del processo penale

L'applicazione della pena non può essere annoverata tra le finalità del diritto penale. Essa contraddistingue, prevalentemente, sotto il profilo formale, l’illecito penale rispetto a quello comminato da altre branche del diritto. La pena è, in generale, una conseguenza alla violazione della legge per avere commesso un un fatto illecito. Nel diritto penale (rimanendo in argomento), la sanzione è l’effetto legale (giuridico) della violazione della norma penale con la condotta posta in essere, malgrado il divieto di legge, da colui che, attraverso un giudizio (processo penale), viene ritenuto colpevole di quel determinato fatto.

diritto penale - la pena

La norma penale circoscrive quali sono i fatti soggetti a punizione. Cosa si intende per fatto? Quindi, per punizione?
Per meglio definire il concetto di fatto, possiamo, preliminarmente, considerare ciò che è oggetto di accadimento reale. Non costituisce “fatto” l’intenzione, l’invenzione o l’idea nel suo formarsi.

La punizione, invece, coincide con l’atto del punire, ovvero con l’inflizione di un castigo o pena. Per secoli, diversi e differenti, a secondo della cultura dominante, sono stati i significati attribuiti al concetto di pena. Il riferimento primitivo è alla vendetta, ma il sostantivo è stato utilizzato con riferimento al castigo, alla sofferenza inflitta, all’espiazione e risarcimento.

La correlazione tra etica e morale non soddisfa, del tutto, l’accademia contemporanea che, sotto diversi aspetti, ha posto in luce i limiti di siffatta concezione del diritto penale. Uno tra i tanti limiti, è la criminalizzazione di condotte moralmente neutre, per cui, più che ricercare un fattore universale, l’attenzione va posta al sistema di interazioni che si vengono a determinare, di volta in volta, all’interno della società. Sicché lo studio della norma penale deve tenere in considerazione la funzione sociale che essa esercita [Fiorella, “Il problema delle costanti della previsione del reato” in “Le strutture del Diritto Penale”, Torino 2018, pagg. 18-19]. In effetti, sotto il profilo pratico, il reato costituisce un attacco alle relazioni instaurate nella società. Esso scaturisce all’interno della (generato dalla) società, determinando (generando) un confitto tra l’interesse perseguito dall’individuo e quello della collettività, considerata come insieme di tutti i soggetti che la costituiscono.

il delinquente

Colui che viene meno al dovere di rispettare la legge è chiamato delinquente (dal latino delinquere, “venir meno”).

La violazione dei precetti fondamentali (attuati anche a mezzo di Leggi e norme), che garantiscono il cittadino, e di conseguenza, la struttura della Repubblica, comporta una reazione di tipo sanzionatorio da parte dello Stato. La sanzione può essere di varia natura (pagamento di una somma di denaro; mettere in atto una determinata condotta, sino alla privazione della libertà del soggetto).

Il delinquente che offende le libertà fondamentali di cui abbiamo parlato sarà soggetto ad una pena criminale (dal latino crimen ovvero delitto).
Nell’uso comune si dice arrestato, o fermato nella sua azione, per essere, successivamente, allontanato dalla comunità sociale e detenuto presso una casa di reclusione, comunemente chiamata carcere. Qual’è l’obiettivo della sanzione che si infligge a chi viola le regole, dopo avere accertato, attraverso un determinato procedimento (processo) che esso li abbia violate?

Nella società civile il diritto di punire appartiene alla sovranità dello Stato e consiste nella facoltà d’infliggere agli autori di azioni contrarie alle leggi statali, la pena minacciata dalle predette leggi.
La regola penale trova, dunque, la sua fonte nel diritto pubblico dello Stato che, astrattamente, prevede quali condotte sono sottoposte alla determinata sanzione ed, altresì, si cura di disciplinarne l’inflizione, attraverso la sua esecuzione (diritto della esecuzione penale).

legge penale

L'atto del punire coincide comunemente con l'inflizione di un castigo o pena. Nella società civile il diritto di punire appartiene alla sovranità dello Stato e consiste nella facoltà d’infliggere agli autori di azioni ingiuste, e tali sono quelle contrarie alle leggi statali, la pena minacciata dalle predette leggi. Quindi, la pena così come definita, trova la sua regolamentazione nel diritto pubblico dello Stato (legge penale) che, astrattamente, prevede quali condotte sono sottoposte alla sanzione determinata dallo Stato che, altresì, si cura di disciplinarne l’inflizione, attraverso la sua esecuzione (diritto della esecuzione penale).