Studio Legale, Diritto Penale, Difesa Processo Penale

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ABC del Diritto Penale

Il Diritto Penale spiegato da Pandette.it

diritto penale - la pena

La norma penale circoscrive quali sono i fatti soggetti a punizione. Cosa si intende per fatto? Quindi, per punizione?
Per meglio definire il concetto di fatto, possiamo, preliminarmente, considerare ciò che è oggetto di accadimento reale. Non costituisce “fatto” l’intenzione, l’invenzione o l’idea nel suo formarsi.

La punizione, invece, coincide con l’atto del punire, ovvero con l’inflizione di un castigo o pena. Per secoli, diversi e differenti, a secondo della cultura dominante, sono stati i significati attribuiti al concetto di pena. Il riferimento primitivo è alla vendetta, ma il sostantivo è stato utilizzato con riferimento al castigo, alla sofferenza inflitta, all’espiazione e risarcimento.

Per un corretto significato, seguendo l’insegnamento di Democrito e della filosofia greco-antica, l’attenzione va rivolta all’essenza del concetto, più che all’aspetto fenomenico del termine, che ne ha caratterizzato la sua esistenza nella storia.

Secondo questa traccia, la pena costituisce la risposta adeguata ad un male che è stato causato (Platone- Aristotele). Pertanto, secondo la sua vera essenza, la pena, più che essere collegata ad una apparente azione vendicativa del maltrattato, è correlata ad una azione malevola, ovvero all’atto che ne è il presupposto.

Basta osservare, infatti, che la pena è la conseguenza di un determinato atto, prevista da una regola (sociale, morale, religiosa) che è espressione di un fenomeno costante. E’ il corrispettivo che la regola stessa prevede per il soggetto che pone in essere un determinato comportamento. Per cui, l’essenza (e non lo scopo) della punizione è la retribuzione; espressione della indignazione che segue alla commissione di quel determinato accadimento contrario alla regola [Ragimov “ Filosofia dei delitti e delle Pene”, Torino 2015].

E più la pena viene considerata come retribuzione, più essa è ben lontana dall’essere una manifestazione dell’istinto di vendetta.

Essa è espressione della regola che, violata, prevede una reazione fenomenica al determinato atto ingiusto.
Regola e pena, pertanto, sono un fenomeno, prescritto, costante e codificato. Entrambi gli elementi costituiscono la principale fonte della legge penale cui è demandato il compito di definire una corrispondenza certa ed inequivocabile tra la punizione ed il fatto commesso.
Un affare non di poco conto, quest’ultimo, che ha impegnato, ed impegna, gli intellettuali, nel passato e nel presente, nella prospettiva di pervenire ad una pena equa per l’offeso e l’offensore, ovvero bilanciare il reato e la pena.

Di ciò ci occuperemo diffusamente affrontando la pragmatica del reato (cd. “teoria generale” del reato).