Studio Legale, Diritto Penale, Difesa Processo Penale

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ABC del Diritto Penale

Il Diritto Penale spiegato da Pandette.it

fare giustizia

Il dovere di punire è posto a tutela del potere di comminare una sanzione. Si garantisce così l’assetto di vita consociata che le norme (nόμοι) pretendono di “conservare”. Con ciò non significa che la sanzione garantisce la stagnazione, anzi, essa si pone l’obiettivo di promuovere migliori rapporti sociali, finalità cui tende la stessa regola, salvaguardando, attraverso la pena, beni di certa rilevanza per il gruppo di individui cui esse si riferiscono.

diritto penale

Il diritto penale viene caratterizzato dalla presenza della sanzione afflittiva di natura penale. E’ la legge a definire come penale la sanzione. Il riferimento alla semplice definizione nominalistica della sanzione (ergastolo, reclusione, arresto, multa tra le pene principali ed interdizione, incapacità, decadenza, sospensione, tra le pene accessorie) però, non è sufficiente per identificare, in modo esclusivo, la regola penale, considerato che anche altre sanzioni, non di natura penale, presentano la medesima denominazione di alcune pene principali ed accessorie. L’attenzione va, dunque, indirizzata ai contenuti della norma penale che differenziano quest’ultima dalle norme che disciplinano l’illecito amministrativo o civile od internazionale. La generalità del precetto penale è il primo dato che concorre ad identificare la norma penale.

A chi spetta il potere di punire?
La risposta non è del tutto scontata, ed è connessa alla più, complessa, individuazione del soggetto cui è attribuito il potere di formulare le regole, in quanto da ciò consegue la certezza che quanto in esse previsto si verificherà.

Secondo le comuni nozioni, le regole vengono dettate da chi riveste un ruolo od occupa una posizione superiore agli altri (sovraordinato). Per meglio intendersi, si potrebbero richiamare i concetti di sovranità (di derivazione teologica) o quello più aderente, di “imperium” risalente all’antica Roma, espressione dell’esercizio del potere assoluto di governo, mutuato dal potere personale assunto dai tiranni nella Grecia arcaica, subentrando alle oligarchie aristocratiche terriere.

processo e pena

L'applicazione della pena non può essere annoverata tra le finalità del diritto penale. La pena è, infatti, una conseguenza alla violazione della legge (penale) per avere commesso un delitto. Essa costituisce l’effetto legale (giuridico) della violazione della norma penale e della condotta posta in atto, malgrado il divieto posto dalla legge, da colui che, attraverso un giudizio (processo penale), viene ritenuto colpevole del delitto. In ciò si concretizza il magistero del diritto penale posto a protezione del diritto, espressione delle fondamentali regole che i consociati hanno deliberato a fondamento dello Stato.

delitto

Il delitto costituisce la più grave condotta di aggressione ai beni fondamentali dell’Ordinamento giuridico dello Stato e delle organizzazioni internazionali che perseguono il bene comune del suo popolo. L’atto del delinquere può attingere direttamente le strutture dello Stato ed i suoi rappresentanti direttamente od, indirettamente, ledendo la sicurezza privata dei consociati attraverso l’aggressione alla loro vita, ai loro beni o al loro onore e decoro. Il delitto è, pertanto, un fatto tangibile che diventa tale allorquando viene riconosciuto come aggressione del determinato diritto. Per via della sua specifica connotazione, del delitto possono darsi differenti catalogazioni. Esse corrispondono alle varia natura dei diritti lesi dal comportamento non conforme all’Ordinamento, ed al valore loro attribuito dalle norme fondamentali (Costituzione, Trattati, Convenzioni, Leggi e, talvolta, Direttive) che regolano le organizzazioni sociali Nazionali ma, anche, Sovranazionali.